Ciascun condomino può servirsi delle cose comuni, apportando, a proprie spese, anche modificazioni necessarie per il miglior godimento, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca, ex art. 1102 c.c., agli altri partecipanti un pari godimento delle stesse, oltre a non pregiudicare la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’edificio condominiale.
Secondo l’art. 1118, 1° comma, c.c. il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Laddove non sia precisato dal titolo, per determinare l’estensione del diritto spettante a ciascun condomino sulle parti oggetto di proprietà comune, si considera il valore dell’unità immobiliare espresso in millesimi (secondo le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio), avendo riguardo nell’accertamento, ex art. 68 disp. att. c.c., al valore “grezzo”, senza tenere conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione.